Il delegato alla vendita: chi è e a cosa serve
Introduzione
Cascasse il mondo, ogni annuncio di case all’asta contiene anche i dati di contatto di un soggetto chiamato “delegato alla vendita“. Ma chi è e qual è il suo ruolo? Vediamolo insieme!
Indice
Chi è il delegato alla vendita?
Quando un Tribunale stabilisce che una casa o una serie di oggetti devono essere messi all’asta, nomina un delegato alla vendita.
Il delegato alla vendita è quindi un ausiliario del Tribunale che, come dice il nome stesso, viene delegato dal Giudice di occuparsi della vendita all’asta del bene.
Per poter essere nominato dal Tribunale, deve essere iscritto in un apposito elenco, introdotto nel 2023 con la Riforma Cartabia, ovvero l’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
Chi può iscriversi a questo elenco? L’art. 179-ter del codice di procedura civile dice che possono iscriversi “gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali”.
Sarà quindi un professionista (avvocato, notaio o commercialista) che abbia determinati requisiti. Tra gli altri, deve aver seguito appositi corsi con superamento dell’esame finale, oppure dimostrare di aver svolto il compito di delegato alla vendita almeno dieci volte nel corso dei cinque anni precedenti.
Se non vuoi perdere tempo a capire a cosa serve il delegato alla vendita, contattami e spiegami le tue esigenze.
Ci penserò io ad analizzare i documenti per te e a aiutarti nella partecipazione.
Cosa fa il delegato alla vendita?
Al delegato vengono assegnate una serie di mansioni connesse all’asta: vediamole insieme.
Aprire il conto corrente della procedura
Se non già fatto dal custode giudiziario, il delegato deve anche aprire un conto corrente della procedura esecutiva.
Nel conto corrente verranno versati tutti gli importi connessi all’asta: un fondo spese da parte del creditore, le cauzioni da parte degli offerenti, il prezzo di aggiudicazione da parte del vincitore dell’asta.
Il conto corrente ha una funzione molto importante. Serve infatti a far sì che nessuno, a parte il delegato alla vendita, possa mettere mano alle somme corrisposte e che dovranno essere poi ripartite tra i creditori: questo garantisce la trasparenza della procedura.
Redigere l’avviso di vendita
Una delle primissime cose che fa il delegato è redigere l’avviso di vendita, un documento essenziale dell’asta. L’avviso contiene infatti:
- identificazione del bene (come risultante dalla perizia);
- data e ora dell’asta;
- termine entro cui presentare l’offerta;
- prezzo base e offerta minima;
- importo della cauzione e dati per il versamento.
Tutto questo insieme a una serie di altre informazioni utili, come modalità di trasmissione delle offerte, informazioni sull’aggiudicazione, e via dicendo.
L’avviso di vendita dovrà poi essere pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche e su tutte le altre piattaforme indicate dal Giudice nell’ordinanza di delega. In questo modo, il pubblico può venire a conoscenza dell’asta e valutare se presentare un’offerta.
Aprire le buste e avviare la gara dei rilanci
Una volta giunta la data dell’asta, come indicata nell’avviso di vendita, il delegato verifica la presenza di offerte.
Se non ci sono offerte, l’asta viene dichiarata deserta: generalmente, vengono fatti fino a cinque tentativi di vendita, per cui il delegato fissa un’altra data e procede nuovamente alle pubblicazioni.
Se c’è una sola offerta ed è ammissibile (viene quindi proposto un importo valido, accompagnato da regolare cauzione), il delegato provvede ad aggiudicare il bene all’unico offerente. Qualora non fosse ammissibile, si seguirà invece la procedura prevista in caso di asta deserta.
Se ci sono più offerte ammissibili, il delegato avvia la gara dei rilanci, che avrà termine il giorno e l’ora indicati nell’avviso di vendita.
Al termine della gara, il delegato alla vendita aggiudicherà il bene al migliore offerente, ovvero l’ultimo ad aver effettuato un rilancio.
Adempimenti successivi all’aggiudicazione
Subito dopo l’aggiudicazione, il delegato alla vendita contatta il vincitore e fornisce le informazioni necessarie per procedere al trasferimento del bene.
Una volta ottenuto il saldo del prezzo (entro 120 giorni dall’aggiudicazione), il delegato alla vendita informa il Giudice, che emetterà il decreto di trasferimento.
Una volta ultimato il trasferimento di proprietà, il delegato restituisce al vincitore eventuali eccedenze della cauzione, trattenuta per pagare parte degli importi previsti per l’acquisto.
Gli importi presenti sul conto della procedura, se non ci sono altri beni da vendere, sono oggetto di un piano di riparto, redatto dal delegato, che serve a dividere le somme tra i creditori.
A quel punto, il delegato redige una relazione finale e termina il proprio incarico.
Conclusione
Come hai potuto vedere, il delegato alla vendita è un vero e proprio protagonista delle vendite all’asta: segue tutta la procedura, dalla messa in vendita del bene fino alla divisione tra i creditori delle somme ottenute.
Il delegato può sempre essere contattato per eventuali informazioni aggiuntive sulla vendita o sul bene all’asta, per cui non esitare a chiedere nel caso in cui avessi bisogno. Chiaramente, se tu decidessi di avvalerti di un consulente, sarà quest’ultimo a interfacciarsi con il delegato al posto tuo!
Grazie per l’attenzione e… ci rileggiamo presto 😉
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